San Martino in Rio – Viste le segnalazioni che ci sono arrivate, tra cui alcune proprio tramite i gruppi Facebook, abbiamo studiato la materia e vogliamo offrire a chi è interessato riflessioni e valutazioni tecnico-giuridiche sull’obbligatorietà e la legittimità dell’Ordinanza Sindacale n. 84/2017 del Sindaco Paolo Fuccio.
Il tema, infatti, merita il dovuto approfondimento in quanto l’Ordinanza prescrive anche le sanzioni dovute all’inosservanza della stessa: ci siamo quindi dilungati a beneficio di chi deve cercare di capirci qualcosa per non incorrere in sanzioni.
- VAGHEZZA: primo aspetto fondamentale che occorre chiarire e per il quale l’Ordinanza non è chiara è cosa debba intendersi per “manifestazioni pubbliche”. E’ importante perché l’Ordinanza si applica a tutte queste manifestazioni: sono solo le ferie/feste di marzo/maggio/ottobre/novembre? Si applica anche ad altri eventi tipo la festa della scuole o il mercatino dell’usato? Devono per forza essere manifestazioni svolte in centro? Insomma chiarire cosa debba intendersi manifestazioni è di primaria importanza per capire a quali eventi specifici si applica il divieto di vendita.
- INCERTEZZA: è assente qualsiasi riferimento alle date in cui si svolgono le manifestazioni, l’ordinanza si limita disporre il divieto per le “giornate previste e destinate a manifestazioni pubblicate”. Si torna al punto di prima: non vi è la minima certezza su quando si debba applicare il divieto. Non si ha certezza, inoltre, sul luogo in cui debbano svolgersi queste manifestazioni al fine di far scattare il divieto. Si fa poi riferimento ad un programma di manifestazioni consolidato: quali vi rientrano e quali no? E per le manifestazioni nuove e non in programma?
- OBBLIGATORIETA’: L’emanazione di questa ordinanza, al contrario di quanto ha scritto il Sindaco su Facebook, non era e non è per nulla obbligatoria: tutte le circolari ministeriali in tema di “safety and securuty” dicono che i Sindaci, in relazione ai singoli eventi, devono valutare l’opportunità di emettere una ordinanza di divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine nonché di bevande alcoliche. Il Sindaco ha quindi emesso l’Ordinanza come suo atto discrezionale e non certo perché imposto dalla legge: valutare l’opportunità significa valutare se sia necessario.
- PROPORZIONALITA’. L’ordinanza vieta la vendita di bevande in bottiglie/bicchieri di vetro e lattine durante le manifestazioni pubbliche in tutto il territorio comunale. Tale divieto si palesa del tutto sproporzionato rispetto all’intento dichiarato: se, infatti, si vuole tutelare la pubblica incolumità ed il decoro delle aree interessate dalla manifestazione, non si capisce perché occorra vietare la vendita in tutto il paese, cioè anche in zone del tutto estranee alla manifestazione (si pensi alla zona sportiva o alla stadio rispetto al centro del paese). Meglio avrebbe dovuto vietare la vendite, se ritenuto tale atto necessario, solo alle zone interessate.
- LE NORME
- Gli articoli n. 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale), citati nell’Ordinanza, conferiscono sì il potere di ordinanza al Sindaco, ma solo “per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti”. Tale riferimento normativo è perciò improprio ed inopportuno in quanto si tratta di ordinanza connesse alla gestione dei rifiuti (si pensi ai problemi di raccolta rifiuti che si sono avuti in grandi città). Per di più l’Ordinanza del Sindaco non riporta nè le norme che vengono derogate né i pareri degli organi tecnici consultati per l’emissione della stessa ordinanza: ciò conferma l’inopportunità ed inconsistenza del richiamo normativo effettuato.
- LE NORME (2). L’articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sugli enti locali), citato anch’esso nell’Ordinanza, prescrive il potere del Sindaco di emettere Ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. I presupposti per la loro emanazione sono quindi l’impossibilità di provvedere a fronteggiare le situazioni di pericolo con altri strumenti (regolamenti ed altri atti del Comune) e l’urgenza di “mettere al sicuro” la situazione adottando le prescrizioni che si rendono necessarie.E’ quindi uno strumento temporaneo e non definitivo: l’Ordinanza del Sindaco di San Martino in Rio è invece perpetua e definitiva perchè non ha né l’indicazione del termine di applicazione né l’indicazione della fine del pericolo (ovvero i due tipi di termine inseribili). Inoltre, il rischio che viene fronteggiato con l’Ordinanza deve essere valutato caso per caso e non, invece, a priori e una volta per tutti.
- IL VICINATO. Da ultimo abbiamo guardato come si sono mossi i Comuni intorno a noi. Quelli che hanno deciso di adottare il divieto di vendita sembra lo abbiano fatto per giornate stabilite con indicazione della data e delle aree in cui vigeva il divieto e per manifestazioni determinate.
- COSA FARE.I rimedi previsti dalla legge sono vari; noi ci auguriamo però che il Sindaco, con il buon senso dovuto ed anche a fronte di queste perplessità, ritiri l’Ordinanza valutando in futuro e per occasioni circoscritte ed espresse l’emissione di un simile divieto.